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Dichiarazioni integrative e slittamento dei termini per i controlli:
Con riferimento alle imposte sui redditi l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 (analogamente a quanto accade per l’IVA ex art. 57 del D.P.R. 633/1972) stabilisce la possibilità di sottoporre il contribuente ad accertamento fiscale fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.
Vi è poi il caso della “dichiarazione omessa”, per la quale l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.