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Esonero contributivo per i
datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
L’Inps, con messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, ha offerto indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, come previsto dall’articolo 1, commi 306-308, L. 17/2020, precisando che l’aiuto è stato autorizzato con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021 della Commissione Europea.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, e dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 ss., L. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.